Art. 3.

      1. Il titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è suddiviso nel capo I, rubricato «Assunzione degli impiegati presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura», che comprende gli articoli da 152 a 155-bis, come da ultimo sostituiti, modificati o introdotti dalla presente legge, e nel capo II, rubricato «Norme applicabili ai dipendenti con contratto di lavoro regolato dalla legge locale», che comprende gli articoli

 

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da 155-ter, introdotto dalla presente legge, a 166.
      2. L'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è abrogato.